L’AVVENUTO AVVIO DELLA PROCEDURA DI CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’INCENERITORE IN ASSENZA DELLA LOCALIZZAZIONE NEL PIANO D’AMBITO DELL’AURI.

Del dott. Alfonso Gentili

In un precedente articolosu”LA NORMATIVA SULLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI IN UMBRIA E GLI INDIRIZZI REGIONALI  SU RECUPERO ENERGETICO E  SMALTIMENTO. Parte terza e ultima” del 5 febbraio 2024 erano state formulate alcune approfondite osservazioni sull’argomento, che per memoria si riportano a stralcio dopo i recenti sviluppi procedurali.

“Il Piano d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti (PAGIR)  e cioè della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti,comprensivo del programma di interventi necessarie  del relativo piano finanziario,deve essere elaborato dall’Autorità d’Ambito sulla base dei criteri  definiti, per norma di legge, dal Piano regionale e degli eventuali indirizzi contenuti nello stesso.L’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI),con sedi oltre che a Perugia anche a Terni e Foligno,a quasi 7 anni dall’inizio della sua operatività e per varie circostanze, non è però ancora riuscita a dotarsi del fondamentale strumento di pianificazione che, una volta predisposto, deve essere adottato dal Consiglio direttivo (di soli 9 sindaci) e poi approvato dall’Assemblea dell’Autorità (di tutti i 92 Sindaci umbri)nel rispetto della disciplina generale di cui all’art. 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e  s.m.i. e della disciplina regionale di dettaglio contenuta nelle due ll.rr. n. 11 del 2009 e n. 11 del 2013.”.

“Infatti l’art. 13 della l. r. 11/’09 come sostituito dall’art. 14 della l.r. 11/’13, al comma 3, prevede espressamente che costituiscono elementi essenziali del Piano d’Ambito per il servizio di gestione  dei rifiuti urbani, tra gli altri, “g) l’individuazione, nel rispetto del piano regionale, delle aree ove localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani...”.

“Tutto questo conferma che, essendo stata fatta nel 2013 dal legislatore umbro la scelta dell’Ambito territoriale ottimale unico costituito dall’intero territorio regionale e la creazione del nuovo ente pubblico AURI con la soppressione  dei quattro ATI umbri istituiti dalla l.r. 23/’07, oggi è esclusivamente in capo ad AURI il potere di scelta e la connessa responsabilità per l’individuazione, nel suo Piano d’Ambito da predisporre e adottare in Consiglio direttivo da ultimo entro la metà di maggio ’24 e poi approvare definitivamente in Assemblea entro la metà di novembre’24, dell‘area in cui localizzare il nuovo impianto di termovalorizzazione tra quelle potenzialmente idonee previste nella rappresentazione cartografica del Piano regionale e nel rispetto dei  criteri di scelta nello stesso specificati.”.

“Lo stesso Piano regionale, ai fini dell’applicazione dei criteri localizzativi, al capitolo 3. (Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti), nel paragrafo 3.1. (Criteri generali) per i diversi raggruppamenti di tipologie impiantistiche e in particolare per il Gruppo B – Impianti di trattamento termico e più specificamente B1 – Impianti di termovalorizzazione rifiuti (incenerimento e coincenerimento (produzione di energia o di materiali che utilizza i rifiuti come combustibile normale o accessorio ), pirolisi, gassificazioni o simili)  e nelle annesse cartografie ha previsto, oltre le aree non idonee (aree rosse), le aree potenzialmente idonee (aree bianche)  all’installazione di ciascuna tipologia impiantistica. Il Piano ha precisato, peraltro, che tali aree bianche individuate nelle cartografie non costituiscono una scelta localizzativa diretta, che invece, per la norma di legge regionale, è demandata allo strumento del Piano d’Ambito di Auri.

“Nello stesso paragrafo è però anche previsto che l’impianto ” è localizzato, nel rispetto dei criteri di cui al presente piano, preferibilmente in aree già destinate ad uso industriale o ad attività produttive commerciali, da individuare in esito alla procedura di cui alla Parte II, titolo IV, del DL n. 36 del 31-3-2023″ (sic!). Quest’ultimo anomalo indirizzo contenuto in un provvedimento amministrativo dell’Assemblea regionale (Presidente Squarta) appare icto oculiviziato sotto il profilo della violazione di legge (regionale), la quale come sopra prescrive che l’individuazione dell’area di localizzazione dell’impianto di termovalorizzazione costituisce uno degli elementi essenziali del Piano d’Ambito per il servizio di gestione dei rifiuti approvato dall’Assemblea dell’Auri e non un”esito” di procedura contrattuale di concessione promossa da un soggetto diverso.”. 

“Ad avviso di chi scrive resta comunque fermo il vizio di legittimità degli atti amministrativi in questione sia del Consiglio regionale che di Auri per violazione di legge regionale.”.

Per quanto sopra evidenziato può essere intentata un’azione d’annullamento dell’avviso pubblico, palesemente illegittimo, diavvio della procedura (in finanza di progetto) di concessione della progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di trattamento e recupero energetico, previsto dal PRGIR della Regione Umbria ma non ancora localizzato nel PAGIR. L’avviso è stato pubblicato da AURI in data 19 luglio ’24,a firma del RUP, sul sito web dell’ente (e non all’Albo pretorio, dove ad oggi non risulta pubblicata neanche la relativa determinazione). L’azione d’annullamento dell’avviso pubblico può concretizzarsi con la presentazione di un ricorso giurisdizionale entro sessanta giornial Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di cui alla legge n. 1034 del 1971 e al D. Lgs. n. 104 del 2010 di riordino del processo amministrativoo quanto meno di un ricorso straordinario dinatura amministrativa al Presidente della Repubblica di cui al vigente D.P.R. n. 1199 del 1971 (art. 8 e ss.) entro centoventi giorni. Il tutto fatto salvo l’eventuale annullamento d’ufficio in autotutela dell’atto dirigenziale invalido, magari su indirizzo del nuovo Consiglio direttivo  e del più rigoroso nuovo Presidente dell’AURI.  

P.S. Da notare che in data lunedì 22 luglio ’24 (solo tre giorni, di cui due non lavorativi, dopo l’avvenuta pubblicazione dell’avviso pubblico) si è riunita l’Assemblea dei Sindaci dell’AURI (già convocata con preavviso di 5 giorni lavorativi a norma di statuto) alle ore 9,30 presso la sede territoriale di Foligno e con deliberazione n. 9 ha proceduto ad eleggere il nuovo Presidente nella persona del dott. Andrea Sisti, Sindaco del Comune di Spoleto (che ha subito iniziato a presiedere l’Assemblea). Poi con deliberazione n. 10sono stati eletti i membri del nuovo Consiglio Direttivo costituito da 9 componenti -ivi compresi il Presidente e i Sindaci dei due comuni di maggiore dimensione demografica membri di diritto (Ferdinandi e Bandecchi)- e quindi gli altri 6 sindaci (Zuccarini, Secondi, Moretti, Lagetti, Malvetani e Tardani, poi eletta anche Vicepresidente).

 Ma le novità non finiscono qui, perché il giorno 2 agosto ’24 nel Supplemento n. 1 del B.U.R. è stata pubblicata la legge regionale n. 10 del 31 luglio ’24 recante ulteriori modificazioni e integrazioni alla l.r. n. 11 del maggio ’13  e approvata  dall’Assemblea legislativa con emendamenti nella seduta del 26 luglio’24. Tale legge in particolare all’art. 15 abroga il sopra evidenziato art. 14 della l.r. 11/2013 che sanciva come elementi essenziali del Piano d’Ambito, tra gli altri, “g) l’individuazione, nel rispetto del piano regionale, delle aree ove localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani...”. La nuova legge, tra le numerose modifiche e integrazioni della l.r. 11/2013, inserisce nella stessa anche un nuovo art. 13-bis (Piano d’ambito e disposizioni per il servizio di gestione integrata dei rifiuti) in cui tra gli elementi essenziali del Piano d’ambito inspiegabilmente non figura più quello fondamentale dell’individuazione delle aree ove localizzare gli impiantidi recupero e smaltimentodei rifiuti urbani ma solo quello di “c) la ricognizione degli impianti presenti sul territorio e la programmazione annuale dei flussi”.  A caldo si osserva che, anche in base alla più recente giurisprudenza del C.d.S., la scelta dell’edificazione in una specifica area (c.d. localizzazione) è sempre riservata alla mano pubblica negli strumenti di pianificazione. Atteso che l’Auri peròcon la nuova leggenon potrà più procedere alla localizzazione del termovalorizzatore né di altri impianti nel Piano d’Ambito la cui approvazione viene addirittura differita a fine anno ’27,appare quanto meno opportuno (data anche la tipologia e la consistenza dell’impianto) che alla localizzazione dello stesso provveda direttamente e responsabilmente il Consiglio regionale con un’integrazione del suo Piano (PRGIR) piuttosto che un soggetto “promotore” privato. Infatti con l’avviso pubblicato la scelta di localizzazione dell’opera puntuale di nuova costruzione (il termovalorizzatore) verrà effettuata nel DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative progettuali) e sarà poi approvatadal committente (l’AURI) con una semplice determinazione dirigenziale.

Occorre infine osservare  che la l.r. 10/2024 però non è ancora entrata in vigore in quanto, per norma di legge statutaria n. 21/2005 (art 38, comma 1), la stessa “entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione” e quindi il 17 agosto’24, non essendo stato espressamente previsto un termine diverso. Pertanto l’Auri per pubblicare l’avviso pubblico avrebbe dovuto quanto meno attendere l’entrata in vigore della nuova legge regionale che abroga l’art. 14 della l.r. 11/2013 ma a decorrere dal 17 agosto p.v. . Il frettoloso avviso pubblico del RUP, nemmeno approvato con una determinazione dirigenziale pubblicata, resta pertanto invalido e da ritirare immediatamente, salvi restando gli sviluppi futuri di tutta la complessa vicenda.

Li 7 agosto 2024       

Dott. Alfonso Gentili, già Segretario Generale della Provincia di Perugia (2000-2009)