LA FIGURA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLE COSTITUZIONI DEL REGNO E DELLA REPUBBLICA.

Parte terza

Dopo l’elezioni politiche del febbraio 2013 con risultati che, pur con il sistema maggioritario vigente, non consentivano la formazione di una maggioranza di Governo omogenea nelle due Camere e con il rinnovo, per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, del mandato al Presidente della Repubblica G. Napolitano che però lo ricoprì solo per meno di due anni fino al gennaio ’15, si riuscì nell’aprile ’13 a formare il Governo delle c.d. “larghe intese”(Governo Letta – di grande coalizione (PD-PdL/NCD-SC-UdC-PpI-RI). Il Presidente Napolitano comunque volle anche affidare ad una Commissione di esperti la stesura di un indice di argomenti per la riforma del sistema bicamerale e della forma di Governo al fine di favorire la nascita di Governi stabili ed efficienti. Il Governo Letta presentò quindi  alle Camere una proposta di legge costituzionale per l’istituzione di un Comitato bicamerale di 42 parlamentari con il compito di redigere uno o più progetti da approvare in Parlamento e sottoporre in ogni caso a referendum popolare. Tale progetto veniva però presto abbandonato con la nascita nel febbraio ’14 del Governo Renzi (PDNCDUdCSCPSIDemoSCD) che, a sua volta, predispose un’ampia riforma della Costituzione (con Ministra per le riforme costituzionali Boschi). La riforma, che peraltro non riguardava sostanzialmente i titoli II e III della parte II Cost. (Ordinamento della Repubblica), fu approvata dal Parlamento ma venne clamorosamente bocciata dal terzo referendum popolare del 4 dicembre ’16 (59,12% dei no), con le preannunciate dimissioni del capo del Governo.

Da ultimo il quarto referendum popolare del  20 e 21 settembre 2020  ha riguardato la legge di revisione costituzionale d’iniziativa del senatore Quagliariello di centro-destra (in quota IDeA) approvata in seconda votazione dal Senato nel luglio ’19 (Governo Conte I  -M5S-LSP-MAIE) e dalla Camera nell’ottobre ’19 (Governo Conte II – M5S-PD-LeU-IV-MAIE) relativa alle modifiche degli articoli 56, 57 e 59  Cost. in materia di riduzione del numero dei parlamentari che di fatto però ha contribuito a sminuire il fondamentale ruolo di intermediazione e la centralità dell’unica istituzione direttamente rappresentativa della nostra Repubblica democratica. La legge costituzionale approvata ha previsto un consistente taglio dei componenti di ambedue i rami del Parlamento con la riduzione dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200 e ha specificato che il numero complessivo dei senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica e in carica non può essere in alcun caso superiore a 5. Il quesito referendario, in tempi di crescente populismo, ha ottenuto anche una larga approvazione popolare (quasi il 70% dei sì), con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto (anche se non necessaria) e con la promulgazione e pubblicazione della l. c. n. 1 del 19 ottobre 2020.

I risultati dei referendum costituzionali finora svolti appaiono comunque indicare che il popolo (e più precisamente il corpo elettorale) del nostro Paese non sembra gradire modifiche sostanziali all’assetto dell’ordinamento della Repubblica (Parte II Cost.) e specialmente i rafforzamenti di potere di singoli organi dello Stato come quelli della figura del capo del Governo (Cfr. il risultato del referendum del ’06 sulla c. d. “grande riforma” nella parte seconda del presente studio). Questa avversione sembra derivare dalla saggezza e prudenza dei cittadini elettori forse anche perché memori o comunque ben consapevoli delle tragiche conseguenze subite dal popolo italiano dopo la svolta autoritaria attuata nel secolo scorsodal regime fascista e messa in atto già con la legge n. 2263 del dicembre 1925 (Governo Mussolini-dal ’22 al ’43- del Partito Nazionale Fascista (PNF) fondato a Roma nel novembre ’21 come forza nazionalista, conservatrice, antisocialista e antiliberale). Quella vecchia legge introdusse in Italia la figura del Primo ministro (o c.d. Premier e premierato) con la funzione di Capo del Governo (Art. 1). In precedenza il Re, in base allo Statuto Albertino, era “Capo Supremo dello Stato” e anche capo del Governo in quanto “al Re solo appartiene il potere esecutivo” (art. 5)  e “Il Re nomina e revoca i suoi Ministri” (art. 65), oltre al fatto che “Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: Il Senato, e quella dei Deputati (art. 3) . Con la legge del ’25 il ruolodi capo del Governo, oltre ad essere stato attribuito al Primo ministro,fu anche notevolmente rafforzato nei confronti del Parlamento che invece venne poi progressivamente esautorato dai suoi compiti legislativi fino a che, dal novembre ’26, si ebbe la fine  di ogni vita politica e la piena realizzazione del regime autoritario (e cioè la trasformazione dello Stato in senso autoritario in cui la sovranità è esercitata da un partito egemone o da un dittatore). Si pervenne alla soppressione delle libere elezioni e alla fine del regime parlamentare democratico  e liberale che fu sostituito da un regime dittatoriale a partito unico incentrato sull’autorità del capo del Governo e sul terrore poliziesco. Infine nel marzo ’39 si arrivò anche allo scioglimento della Camera dei deputati elettiva, sostituendola con la Camera dei fasci e delle corporazioni non elettiva, mentre il Senato era composto di membri ultraquarantenni nominati a vita dal Re in numero non limitato. Abbastanza forte appariva la somiglianza di contenuto della legge di revisione costituzionale della c.d. “grande riforma” approvata in Parlamento nel novembre ’05 (Governo Berlusconi III (FI-AN-LN e altri) con  la legge n. 2263 di cui sopra emanata 80 anni prima dal regime fascista, ma la stessa per fortuna fu poi nettamente bocciata (con il 61,29% dei no) appunto dalla maggiore saggezza e prudenza del corpo elettorale nel referendum del giugno ’06.

La forma di governo costituzionale vigente nella Repubblica italiana è infatti quella in cui  la sovranità è ripartita tra organi costituzionali diversi e in cui vige il principio della separazione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario). Nella forma di Governo parlamentare scelta dai padri costituenti i due pilastri sono da un lato il Governo nominato dal Capo dello Stato che deve godere della sua fiducia e però anche della fiducia del Parlamento e dall’altro lato  il potere del Capo dello Stato di sciogliere le Camere anticipatamente, investendo così il corpo elettorale del compito di rinnovare il Parlamento. In questo assetto istituzionale nasce una doppia responsabilità  del Governo (e vale a dire del Consiglio dei Ministri,quale organo della Repubblica previsto dal titolo III, sezione I della parte II Cost.) sia verso il Presidente della Repubblica che lo nomina che verso il Parlamento che gli concede la fiducia ma può anche togliergliela e in tal caso il Capo dello Stato è obbligato a licenziare il Governo e formarne un altro che riesca a  godere della fiducia del Parlamento. Ove invece il Capo dello Stato intenda sostenere il Governo e non licenziarlo ha solo il potere di sciogliere anticipatamente le Camere nella speranza che il nuovo Parlamento dia la fiducia (negata dal precedente) alla linea e al programma del Governo approvandone la politica condivisa appunto dal Presidente della Repubblica.

Proprio sull’ordinamento della Repubblica (parte II Cost.) e sulla forma di Governo torna di nuovo ad incidere il disegno di legge costituzionale n. 935 recante “Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica” d’iniziativa governativa che è stato presentato il 15 novembre ’23 dalla Presidente del Consiglio G. Meloni di Fratelli d’Italia (partito di cui é la Presidente sin dal marzo ’14)in carica dal 22 ottobre ’22 e già Ministra per la gioventù del Governo Berlusconi IV, dal maggio ’08 al novembre ’11, in quota Popolo della Libertà (PdL che eranato dall’unione di FI e di AN) e dalla Ministra per le riforme istituzionali Alberti Casellati (di FI e già Presidente del Senato dal ’18 al ’22).

Alleanza Nazionale (AN) é stata una forza politica nazionalista e conservatrice di destra c.d. post-fascista, nata nel gennaio ’94 come lista elettorale (AN-MSI) per l’elezioni politiche del marzo ’94 dalle quali derivò il Governo Berlusconi I delPolo delle Libertà e del Buon Governo composto da FI-LN-MSI/AN-CCD-UDC e unico Governo della Repubblica che ha visto la presenza anche di esponenti del MSI (poi sciolto nel ’95) ma che è  rimasto però in carica solo otto mesi causa l’uscita dalla maggioranza della Lega Nord del fondatore U. Bossi. Viene anche ritenuto il primo governo della c.d. “Seconda Repubblica” caratterizzata dal consolidamento dei due schieramenti opposti di centro-destra e di centro- sinistra.  

AN era poi divenuta partito dal ’95 con leader e presidente G. Fini (peraltro già segretario del MSI dal ’87 al ’90 e dal ’91 al ’95) fino alla confluenza appunto nel PdL e al conseguente scioglimento di AN nel marzo ’09. Il partito di AN, che nel simbolo conservava anche la fiamma tricolore con sotto la scritta M.S.I., era composto dal MSI-DN (derivante dalla confluenza nel MSIdel partito dei monarchici nel ’72) e da altre associazioni e personalità di destra. Il partito MSI-DN venne sciolto il 27 gennaio ’95 proprio dal congresso di AN con la c.d. “svolta di Fiuggi” di G. Fini,chene è stato anche l’ultimo Segretario. Il Movimento Sociale Italiano, con simbolo la fiamma tricolore e sotto la scritta M.S.I., era statounpartito d’ispirazione neofascista (cioè volta a rivitalizzare l’ideologia fascista) fondato nel dicembre ’46 da alcuni reduci della Repubblica Sociale Italiana (RSI) come G. Almirante ed ex esponenti del regime. Era ritenuto l’erede del Partito Fascista Repubblicano (PFR), quale partito unico della RSI, fondato da Mussolini (dopo la caduta del fascismo il 25 luglio ’43) per combattere fino all’ultimo a fianco della Germania nazista e contro gli Alleati. Nel gennaio ’95 gli aderenti al disciolto MSI-DN erano poi confluiti in gran parte appunto nel partito di AN di destra e solo in parte in quello del Movimento Sociale Fiamma Tricolore (MSFT), noto come Fiamma Tricolore, di estrema destra e neofascista di P. Rauti e altri esponenti del MSI oppositori alla c.d. svolta di Fiuggi.

La  tradizione politica di AN, dopo lo scioglimento nel ’09, è stata poi raccolta dal partito di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale più noto come Fratelli d’Italia (FdI) avente ancora nel simbolo la sigla M.S.I. sotto la fiamma tricolore e il nome di AN fino al ’17 e con la stessa sede nazionale già del MSI e di AN a Roma in via della Scrofa. Questo nuovo partito è stato fondato nel dicembre ’12 da La Russa, Crosetto, Meloni e altri di provenienza AN, PdL e MSI a seguito di una scissione dal PdL, che poi si dissolse nel novembre ’13 dopo l’ulteriore scissione del Nuovo Centrodestradi Alfano e la rinascita di Forza Italia. Fratelli d’Italia, il maggiore partito italiano alle ultime elezioni politiche del 25 settembre ’22 (26% dei voti contro il 4,30% di quelle del ’18), è nato come partito di destra post-fascista prosecutore della destra parlamentare di AN quale evoluzione del MSI. Non a caso però FdI nel suo simbolo ha continuato e continua tuttora a mantenere la fiamma tricolore già utilizzata storicamente come simbolo dal MSI,a differenza per esempio del Partito Democratico (PD), il secondo partito (19% dei voti) alle stesse elezioni del ’22, che è stato fondato nell’ottobre ’07 come partitodi centro-sinistra nato dalla fusione dei DS con La Margherita e con W. Veltroni eletto Segretario nazionale. Questo nuova formazione politica era stata preceduta appunto dal partito dei Democratici di Sinistra (DS) che, già dalla nascitanel febbraio ’98, non aveva più nel simbolo la tradizionale falce e martello del Partito Comunista Italiano. Dopo le elezioni politiche anticipate dell’aprile ’96 vinte dal centro-sinistra (L’Ulivo)il partito dei DS ha avuto come primo segretario M. D’Alema,il quale poi è anche diventato Presidente del Consiglio dei ministri ed è stato l’unico esponente di un partito di sinistra ex-comunista a ricoprire tale carica nella storia della Repubblica Italiana fino ad oggi, più precisamente nei due Governi D’Alema I e II del L’Ulivo (ottobre ’98 -aprile ’00). Il PCI,avente la sede nazionale a Roma in via delle Botteghe Oscure,era statosciolto nel febbraio ’91 su iniziativa del Segretario A. Occhetto e sostituitodal Partito democratico della Sinistra (PDS) quale evoluzione dello stesso PCI e avente ancora nel simbolo la falce e martello e la scritta P.C.I. sotto la nuova Quercia, mentre una parte minoritaria aveva dato vita con A. Cossutta al Partito della Rifondazione Comunista (PRC) di estrema sinistra.

Infine è anche da ricordare che l’organizzazione giovanile del MSI-DN denominata Fronte della Gioventù (FdG) di estrema destra nazionalista e neofascista, derivata dalla Giovane Italia del c.d. “Misse”, e in attività dal ’71 al ’96, aveva visto l’adesione attiva sia dell’attuale Presidente del Consiglio dei ministri e Presidente in carica di FdIa partire dal ’92 che dell’attuale Presidente del Senato negli anni ’70, quando addirittura ne era uno dei capi a Milano. Tutto questo anche per significare che i fatti e gli eventi della storia contemporanea soprattutto del proprio Paese se non del mondo intero, forse ancora poco studiata nelle scuole superiori, non dovrebbero essere mai ignorati dimenticati e nemmeno sottovalutati da parte dei cittadini elettori che tutti insieme (il corpo elettorale) sono l’organo originario dello Stato democratico in quanto “la sovranità appartiene al popolo” (art. 1 Cost.) e neanche da parte dei cittadini che in numero crescente non vanno più a votare e la cui scelta, quale che ne sia il motivo, è sempre un errore grave in quanto lasciano decidere gli altri anche se addirittura fossero una minoranza. Questa evenienza forse meriterebbe l’attenzione delle Camere legislative anche se troppo occupate quotidianamente a convertire la miriade di decreti legge provvedimento emanati dal potere esecutivo (Governo) che inoltre, con l’utilizzo troppo frequente della questione di fiducia, sta già di fatto assumendo anche il potere legislativo contro il principio fondamentale della separazione dei poteri proprio di uno Stato democratico (e non di uno Stato autoritario)e che purtroppo sta divenendo meno rilevante.

Fine parte terza

Li  15 marzo 2024

Dott. Alfonso Gentili, già Segretario Generale del Comune di Todi