Il quadro complessivo della presenza di Todi in Regione. Contributo sempre attento e professionale del dott. Alfonso Gentili.
La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1°gennaio 1948, all’art. 114 nel testo originario prevedeva che “La Repubblica si riparte in Regioni , Province e Comuni” e nel testo vigente dopo la modifica del Titolo V- parte seconda Cost. con legge costituzionale n. 3 dell’ottobre 2001 prevede invece che “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato“; all’art. 116 originario attribuiva forme e condizioni particolari di autonomia solo a 5 Regioni a statuto speciale (adottato con legge costituzionale) specificamente indicate, poi anch’esso modificato nel 2001 prevedendo la possibilità di attribuire ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ad altre regioni con legge statale, su iniziativa della Regione interessata. All’art. 131 prevedeva la costituzione di 19 Regioni, comprese le 5 sopra indicate, elencandole nominativamente, tra cui l’Umbria facente parte invece di quelle a statuto ordinario, divenute poi 20 con l’aggiunta del Molise nel 1963.
Gli organi della Regione sono il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Giunta (art. 121 Cost.).
In base al testo originario dell’art. 122 della Carta costituzionale il Presidente e i membri della Giunta erano eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti, il Consiglio eleggeva nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori e il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali erano fissati dalla legge della Repubblica. Tali norme attuative erano state adottate dapprima con la legge n. 62 del 1953 (Governo di centrismo De Gasperi VII) relativa alla costituzione e al funzionamento degli organi regionali, stabilendo in particolare che, per le regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti, la Giunta regionale era composta dal Presidente e da 6 assessori effettivi e 2 supplenti. Ma solo 15 anni dopo con la legge n. 108 del 1968 (Governo Moro III (Cen. sin. “organico”) sono state introdotte norme per l’elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario basate su un sistema elettorale proporzionale e fissandone il numero dei membri, in particolare 30 per le regioni con popolazione non superiore a 1 milione di abitanti come l’Umbria, nonché prevedendo il rinnovo dei Consigli regionali ogni 5 anni. Le prime elezioni regionali nella Repubblica Italiana si sono tenute pertanto dopo 22 anni dall’entrata in vigore della Costituzione e precisamente il 7 giugno 1970. Il primo statuto della Regione Umbria venne deliberato dal Consiglio regionale e approvato con la legge statale n. 344 del 1971 e poi modificato sempre con legge statale n. 44 del 1992. Nel febbraio 1995 con l’ulteriore legge statale n. 43 (Governo tecnico Dini) è stata approvata, anche a seguito dell’introduzione nel ’93 dell’elezione diretta dei Sindaci e Presidenti delle Province, una riforma elettorale regionale tendente sostanzialmente a modificare i meccanismi proporzionali puri in senso maggioritario come per gli altri livelli istituzionali, rafforzando così il peso dei governi rispetto alle assemblee e attribuendo maggiori poteri ai vertici degli esecutivi.
Lo stesso art. 122, nel testo poi sostituito dalla legge costituzionale n. 1 del novembre 1999 ( Governo D’Alema I) sull’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni, ha stabilito invece che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. La nuova norma costituzionale ha stabilito inoltre che il Presidente della Giunta regionale, salvo diversa disposizione dello statuto regionale, è eletto a suffragio universale e diretto e che il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta (gli Assessori). I suddetti principi fondamentali sono stati poi fissati dalla legge n. 165 del 2004 e successive modificazioni, che ha anche stabilito la durata degli organi elettivi regionali in 5 anni. La riforma costituzionale del ’99 conteneva inoltre una disciplina transitoria (art. 5) da valere fino all’emanazione dei nuovi statuti e delle nuove leggi elettorali regionali, stabilendo che l’elezione del Presidente della Giunta era contestuale al rinnovo del Consiglio regionale, che erano candidati alla presidenza i capilista delle liste regionali ed era proclamato Presidente il candidato che aveva conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Tale disciplina transitoria prevedeva anche che, entro 10 giorni dalla proclamazione, il Presidente nominava i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e poteva successivamente revocarli.
Nella Regione Umbria Il Presidente della Giunta regionale, in base alla citata disciplina transitoria e all’art. 63 del nuovo Statuto regionale di cui alla l.r. n. 21 dell’aprile 2005 e successive modificazioni, è ora eletto a suffragio universale e diretto contestualmente con il rinnovo del Consiglio regionale. Il Consiglio è ora denominato Assemblea legislativa dell’Umbria a seguito delle modifiche e integrazioni apportate alla legge statutaria con la l.r. n. 25 del settembre 2013 e direttealla piena valorizzazione della potestà legislativa costituzionalmente riconosciuta alla Regione, in un piano di pari ordinazione con la potestà legislativa statale.
Il sistema elettoraledella Regione Umbria è stato quindi disciplinato definitivamente dalla legge regionale n. 2 del 2010 recante norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale poi modificata e integrata dalla l.r. n. 4 del 2015, le quali recepiscono e anche modificano (con efficacia chiaramente limitata al territorio regionale) le leggi statali del 1968 e del 1995 in materia di elezione dei Consigli regionali ; il tutto in conformità ai principi fondamentali sanciti dalla citata legge statale del 2004.
Il numero dei componenti dell’Assemblea legislativa è stato ridotto a 20 consiglieri, più il Presidente della Giunta regionale,dall’art. 14 del decreto legge n. 138 del 2011 convertito in legge n. 148 del 2011 (governo Berlusconi IV) e con efficacia dalla prima legislatura regionale successiva e quindi in Umbria dalle elezioni del maggio 2015. Il numero massimo degli Assessori regionali è stato fissato dalla stessa norma in misura pari o inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio, con arrotondamento per eccesso e quindi in Umbria non superiore a 5 e con la stessa decorrenza.
I cittadini di Todi che hanno ricoperto cariche pubbliche presso la Regione Umbria negli ultimi 40 anni, salvo errori od omissioni, risultano essere i soggetti sotto elencati.
CONSIGLIERI REGIONALI
1) LORENZINI VELIO (PSI): 1985-1987 con Presidente del Consiglio Bartolini (PCI)- IV Legislatura;
2) PINOTTI ANTONIO (PSI): 1990-1992 e Segretario del Consiglio con Presidenti del Consiglio
Panfili (PCI) e Spinelli (PRI)- V Legislatura;
3) BUCONI MASSIMO (SOC. RIF.): 2010-2015 con Presidente del Consiglio Brega (PD)-IX
Legislatura;
4) PEPPUCCI FRANCESCA (LEGA, poi MISTO): 2019 ad oggi con Presidente del Consiglio
Squarta(FdI)-XI Legislatura.
PRESIDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE
1) LORENZINI VELIO (PSI): 1987-1990 con Presidente della Regione Mandarini I (PCI)- IV
Legislatura.
VICEPRESIDENTI PRESIDENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE
1) PINOTTI ANTONIO (PSI): 1993-1994 con Presidente del Consiglio Neri (VERDI)- V Legislatura;
2) PONGELLI RICCARDO (FI):1999-2000 con Presidente del Consiglio Liviantoni (PPI)-VI
Legislatura.
ASSESSORI REGIONALI
1) PINOTTI ANTONIO (PSI): 1992-1993 in Giunta del Presidente Ghirelli (PDS)- V Legislatura.
PRESIDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
1) MARINI CATIUSCIA I (PD): 2010-2015 con Presidente del Consiglio-Assemblea
legislativa Brega (PD)-IX Legislatura;
2) MARINI CATIUSCIA II (PD): 2015-2019 per dimissioni; con Presidente
dell’Assemblea legislativa Porzi (PD)-X Legislatura.
Dott. Alfonso Gentili, già Segretario generale del Comune di Todi
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