Dal dott. Alfonso Gentili una guida per le prossime elezioni.
La Regione Umbria è una delle 20 regioni italiane (art. 131 Cost.) e, in particolare, una delle 15 regioni a statuto ordinario o ad autonomia ordinaria (dette anche di diritto comune) e vale a dire dotate di un regime fondamentale regolato in modo uniforme dal Titolo V-Parte II della Costituzione repubblicana, diversamente dalle altre 5 regioni a statuto speciale (dette anche regioni speciali) e 2 province autonome cui l’art. 116 Cost. garantisce “forme e condizioni particolari di autonomia”. La scelta della creazione di uno Stato “regionale”, che cioè si articola in una pluralità di centri di potere locale, fu fatta dall’Assemblea costituente di fronte alla questione se lasciare in vita lo Stato centralista di tipo napoleonico preesistente o se introdurre un tipo di Stato federale o almeno regionale, comunque basato sulle autonomie e sul decentramento ( artt. 5 e 114 Cost.).
Nel prossimo autunno in Umbria si dovranno svolgere le elezioni anticipate del Presidente e del Consiglio regionale a seguito delle dimissioni volontarie della Presidente Marini avvenute nella primavera scorsa. La Regione Umbria di norma sottoscrive un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno per la collaborazione nell’organizzazione delle elezioni regionali e in particolare per la rilevazione e diffusione dei dati elettorali, sia dell’affluenza alle urne che degli scrutini. Ciascun cittadino può consultare i dati elettorali sul portale tematico “Eligendo” all’indirizzo: http://elezioni.interno.it.
La riforma costituzionale del 1999 (L. cost. n. 1 del ’99, recante disposizioni sull’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e sull’autonomia statutaria delle regioni) ha profondamente innovato il titolo V della Carta, modificando l’art. 121 e riscrivendo gli articoli 122, 123 e 126 e ha dettato anche norme transitorie valide fino all’entrata in vigore dei nuovi statuti e delle nuove leggi elettorali regionali (materia prima riservata alla legge statale e disciplinata con legge n. 108 del 1968 modificata con legge n. 43 del 1995). La forma di governo regionale, intesa come definizione dei rapporti tra gli organi fondamentali della regione nell’esercizio delle relative funzioni, nelle regioni ad autonomia ordinaria è stata riservata (art. 123 Cost.) allo Statuto (o legge statutaria) regionale, in armonia con la Costituzione econ uno speciale procedimento di formazione (e non più statuto approvato con legge statale).
Esula invece dall’ambito della forma di governo il sistema elettorale regionale la cui disciplina è stata riservata non più alla legge statale ma alla “legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica che stabilisce anche la durata degli organi elettivi” (art. 122 Cost.). Tale articolo determina direttamente anche l’incompatibilità tra le cariche di consigliere o assessore regionale e quelle di parlamentare italiano o europeo nonché di consigliere o assessore di altra regione e, inoltre, stabilisce che il Presidente della Giunta regionale, a meno che lo statuto regionale non disponga diversamente, venga eletto a suffragio universale e diretto. Attribuisce, infine, al Presidente eletto ( e non più al Consiglio regionale) il potere di nominare e revocare i componenti della Giunta.
Il sistema elettorale concerne non solo i meccanismi che consentono di tradurre in seggi negli organi elettivi le preferenze espresse dal corpo elettorale con il voto e che riguardano in senso stretto il tipo di voto e di formula elettorale e il tipo e la dimensione dei collegi, ma anche la disciplina del procedimento elettorale e quant’altro attiene allo svolgimento delle elezioni, oltre la disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei soggetti candidati a ricoprire le cariche nei principali organi regionali.
La legge statale n. 165 del 2004 e sue successive modifiche ha stabilito i principi fondamentali riguardanti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei Consiglieri regionali, oltre aver fissato in 5 anni la durata in carica degli organi elettivi, salvo l’eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale nei casi previsti. Il quinquennio di durata decorre dalla data di elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre 60 giorni dal termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.
Il nuovo sistema elettorale della Regione Umbria è stato disciplinato dalla legge regionale n. 2 del 2010 come poi modificata dalla l.r. n. 4 del 2015, che recepiscono e modificano (con efficacia chiaramente limitata al territorio regionale) le leggi statali del 1968 e del 1995 in materia di elezione dei Consigli regionali. Il testo coordinato delle due leggi regionali è stato pubblicato nel S.O. n. 1 al Bollettino Ufficiale n. 14 dell’11.03.2015.
Il Presidente della Giunta regionale, in base all’art. 63 del nuovo Statuto regionale di cui alla l.r. n. 21 del 2005 e successive modificazioni, è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente con il rinnovo del Consiglio regionale (ora Assemblea legislativa) con votazione su un’unica scheda. Il voto può essere espresso a favore di una lista (e si intende esteso anche al candidato Presidente collegato) o di un candidato Presidente (e si intende esteso anche alla coalizione o lista collegata ai fini del computo del quoziente elettorale e dei resti) oppure congiuntamente di una lista e del candidato Presidente ad essa collegato. Il candidato a Presidente, come pure i candidati a Consigliere regionale, possono essere iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
L’ Assemblea legislativa è composta da 20 consiglieri (Art. 14 D.L. n. 138 del 2011 con efficacia dalla prima legislatura regionale successiva; in precedenza erano 30), più il Presidente della Giunta regionale e viene eletta sulla base di liste regionali e di coalizioni regionali concorrenti, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta. La coalizione è l’insieme delle liste regionali collegate ad un medesimo candidato alla carica di Presidente. Il territorio regionale costituisce l’unica circoscrizione elettorale della Regione (Collegio unico, che serve a ripartire tra le liste candidate tutti i 20 seggi in palio e offremaggiori possibilità di ottenerne qualcuno anche per i partiti piccoli).
Le elezioni regionali sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale. Possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale, come avvenuto in Umbria con D.P.A.L. n. 1 del 28 maggio scorso a seguito delle dimissioni definitive della Presidente Marini, occorre che il Presidente f.f. (in quanto non eletto a suffragio diretto- art. 122 Cost.) proceda all’indizione delle nuove elezioni entro tre mesi (art. 3, comma, 2 legge n. 108 del 1968 come recepita e modificata dalla Regione Umbria) e quindi al massimo entro il 28 agosto p.v. fissando tempestivamente la data della votazione, tenuto anche conto del fatto che, su identica norma prevista nella legge elettorale abruzzese, si è già pronunciata incidentalmente la Corte costituzionale affermando che la disposizione è da “intendersi nel senso che le elezioni abbiano luogo, e non siano semplicemente indette, entro tale lasso di tempo” (Sent. n. 196/2003).
Le liste regionali dei candidati sono presentate all’Ufficio unico circoscrizionale composto da tre magistrati (costituito presso il Tribunale del capoluogo di regione a cura del Presidente dello stesso) dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti a quello della votazione. Presso la Corte d’appello del capoluogo di regione viene invece costituito l’Ufficio centrale regionale composto da tre magistrati nominati dal Presidente della stessa e competente, tra l’altro, a decidere sugli eventuali ricorsi contro l’eliminazione di liste o di candidati. Tali due Uffici provvedono anche alle operazioni di determinazione dei risultati ufficiali delle elezioni regionali. Nelle liste regionali nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento dei candidati con arrotondamento all’unità superiore per il genere sottorappresentato. Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista non può essere superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione regionale (20) né inferiore allo stesso numero diminuito di un quinto (e quindi a 16). Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. Di norma in Umbria le liste devono essere sottoscritte da un minimo di 500 ad un massimo di 1000 elettori iscritti nella liste elettorali dei comuni della Regione; in caso di scioglimento anticipato dell’Assemblea legislativa che comporti l’anticipo delle elezioni di almeno 120 giorni rispetto alla scadenza del quinquennio (come nel caso umbro), il numero minimo e massimo dei sottoscrittori delle liste è dimezzato (250-500).
Il sistema elettorale regionale dell’Umbria è a turno unico (in cui si vince con la semplice maggioranza relativa dei voti, come nei piccoli comuni nei quali è almeno previsto anche un turno di ballottaggio in caso di parità dei voti) e senza la possibilità di voto disgiunto (voto per un candidato Presidente e una lista a lui non collegata) che sarebbe nullo. Diverso è, per es., il sistema elettorale della Toscana che prevede, oltre la possibilità del voto disgiunto, anche l’ipotesi del doppio turno di votazione (c.d. turno di ballottaggio) tra i due candidati a Presidente che abbiano ottenuto il maggior numero di voti senza però aver raggiunto almeno il 40 per cento degli stessi (percentuale inferiore alla maggioranza assoluta, pari alla metà più uno, ma comunque rilevante). Tale ultima formula elettorale appare volta a garantire un maggior grado di rappresentatività sia del Presidente eletto che, indirettamente, del Governo regionale da lui nominato, specialmente in situazioni di assetto tripolare delle forze politiche.
L’elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza ai candidati di lista ma, in caso di espressione di due preferenze, queste devono essere di genere diverso, pena l’annullamento della seconda. Tale norma regionale peraltro non risulta essere stata adeguata a uno dei principi fondamentali contenuti nell’art. 4 della legge statale n. 165 del 2004 dopo la modifica introdotta dalla legge n. 20 del 2016 e che appare non consentire più l’espressione di un’unica preferenza, richiedendone “almeno due”,di cui una riservata a un candidatodi sesso diverso.
In Umbria è proclamato Presidente (da parte dell’Ufficio centrale regionale) il candidato alla Presidenza che abbia ottenuto il maggior numero dei voti (= maggioranza relativa) in ambito regionale. L’elezione dell’Assemblea avviene con criterio proporzionale mediante ripartizione dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste singole concorrenti che abbiano ottenuto una quantità di voti almeno pari al quoziente elettorale regionale (c.d. metodo del quoziente). Al fine di agevolare la formazione di stabili maggioranze consiliari (come da principio fondamentale contenuto nell’art. 4 della legge 165 del 2004), è previsto un premio di maggioranza (o di governabilità) del 60 per cento dei seggi regionali, pari a 12, spettante alla coalizione, o lista singola, che abbia ottenuto il maggior numero di voti, a prescindere dalla soglia percentuale raggiunta (diversamente per es. dai comuni più grandi dove un pari premio del 60% dei seggi è attribuito solo a condizione che la lista o gruppo di liste collegate al Sindaco eletto abbia ottenuto almeno il 40% dei voti e che nessun’altra lista o gruppo abbia superato il 50% dei voti). All’insieme delle coalizioni e liste non collegate al candidato Presidente proclamato eletto, sono riservati 7 seggi, oltre 1 (totale 8) riservato al candidato Presidente che ha ottenuto il totale di voti validi immediatamente inferiore al Presidente eletto. Anche gli altri candidati Presidente non risultati eletti, ma collegati a coalizioni di liste o liste singole che abbiano ottenuto almeno un seggio, sono eletti consiglieri regionali.
Per le listeè però stabilita una soglia (o clausola) di sbarramento al riparto dei seggidel 2,5 per cento dei voti validi espressi nell’intero Collegio regionale sia per i 12 seggi assegnati alle liste collegate al candidato Presidente eletto che per i restanti seggi assegnati alle liste non collegate a quel candidato Presidente. Inoltre ove una lista abbia diritto a ottenere oltre 10 seggi, quelli ulteriori al decimo sono attribuiti alla altre liste della stessa coalizione che abbiano superato la soglia di sbarramento.
Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato a Presidente non possono superare la cifra di 100 mila euro, quelle di ciascun candidato a Consigliere regionale la cifra di 25 mila euro e quelle di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni la somma di 1 euro moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini iscritti nella circoscrizione regionale.
Dott. Alfonso Gentili – ex Segretario generale della Provincia di Perugia.
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