Un esame accurato della legge 132, scritto dal dott. Alfonso Gentili
La legge n. 132 del 1° dicembre 2018 ha convertito con modifiche il decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018 (c.d. decreto Salvini-governo Conte) che aveva legiferato “d’urgenza” su molteplici materie anche eterogenee e non per far fronte a circostanze eccezionali e imprevedibili cui non fosse possibile provvedere con gli strumenti legislativi ordinari (come più volte affermato dalla Consulta), al punto da far sorgere il fondato sospetto d’incostituzionalità dello stesso decreto, considerato che nemmeno la conversione in legge da parte del Parlamento ha effetto sanante. La nuova legge appare in generale ispirata da una linea politica legastellata d’impronta nazionalista, centratasull’esaltazionedell’identità nazionale e profondamente ostile verso il fenomeno migratorio, nonché discriminatoria nei confronti dei migranti. Sulla base di tale indirizzo politico, che in sostanza individua i “nemici” da combattere e fermare nei migranti e nel mondo del volontariato internazionale (ONG), accusato senza prove di connivenza con trafficanti e scafisti, le recenti modifiche legislative approvate dal Governo e, a maggioranza, dal Parlamento vanno ad incidere pesantemente sulla materia della protezione internazionale.
Innanzi tutto sopprimono (è ben più di uno “spacchettamento”) la categoria del permesso di soggiorno per motivi umanitari che rientrava appunto nel sistema della protezione internazionale e riguardava il c.d. migrante involontario e cioè lo straniero costretto all’ingresso nel territorio dello Stato da situazioni che nel Paese d’origine ne mettono in pericolo l’incolumità, diversamente dal migrante economico che invece vi entra spontaneamente. Per la figura del migrante involontario non è richiesto il rispetto di particolari condizioni d’ingressoperché risulta titolare del diritto alla protezione, quale posizione costituzionalmente qualificata e che conferisce una valenza solo accertativa e dichiarativa al procedimento di riconoscimento del diritto stesso. La nuova disciplina invece prevede ora solo casi speciali di rilascio di permessi di soggiorno temporaneiper esigenze di carattere umanitario, limitandoli ai seguenti: per cure mediche in condizioni di salute di particolare gravità, per situazioni contingenti di calamità nel Paese dove lo straniero dovrebbe tornare, per atti di particolare valore civile (con finalità quindi premiale) e per protezione speciale, oltre ai casi già previsti dal Testo unico sull’immigrazione(T.U.I.) come i permessi per protezione sociale, per le vittime di violenza domestica, per particolare sfruttamento lavorativo.
Nella materia dell’immigrazione irregolare la legge appresta diverse misure finalizzate al contrasto dell’immigrazione clandestina, come il prolungamento da 90 a 180 giorni del periodo di trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR), la previsione del ricorso alla trattativa privata per i lavori necessari in tali Centri e della pubblicità delle spese di gestione degli stessi. Contiene inoltre la previsione di due nuove ipotesi di trattenimento degli stranieri che abbiano presentato domanda di protezione internazionale: negli hotspot per determinarne l’identità o la cittadinanza e, se non determinata, nei CPR o, in carenza di posti, anche in luoghi diversi in attesa dell’esecuzione del provvedimento di espulsione. Contiene anche l’estensione dell’efficacia del divieto di reingresso, presidiato da sanzioni, nell’intero spazio Schengen dello straniero espulso o destinatario del provvedimento di respingimento.
La legge132 modifica inoltre molti altri aspetti della disciplina della protezione internazionale dello straniero. Alcune misure riguardano i richiedenti asilo, incidono sulle procedure per la concessione o il diniego della protezione internazionale e sono finalizzate, soprattutto, alla semplificazione e alla riduzione dei tempi di esame della domande di asilo. Il diritto di asilo consiste nel bisogno, garantito giuridicamente, che lo Stato in cui uno straniero si trova lo tuteli contro le richieste di estradizione dallo Stato di appartenenza e si astenga dal respingerlo o espellerlo verso di esso. Di qui l’esigenza dello straniero di essere ammesso provvisoriamente nel territorio dello Stato al quale chiede asilo oppure, se vi sia già entrato, anche irregolarmente, di non essere punito né respinto alla frontiera, in attesa della decisione sulla sua domanda d’asilo. Nella nuova legge si prevedono procedure accelerate di esame delle domande di asilo nei casi di: domanda reiterata senza addurre nuovi elementi; domanda presentata da persona proveniente da un Paese di origine sicuro (previa definizione e aggiornamento costante di un elenco di tali Paesi da parte di un decreto del Ministro degli affari esteri); domanda presentata alla frontiera in caso di tentativo di elusione dei controlli. Al fine di esaminare velocemente queste domande si autorizza l’istituzione nelle zone di frontiera di 5 nuove sezioni delle Commissioni territoriali per l’esame delle domande di asilo. Ulteriori 10 sezioni potranno essere istituite, per la durata massima di 8 mesi, in altre zone del territorio nazionale. Si prevede, inoltre, una nuova causa di inammissibilità della domanda di asilo allorquando reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che comporta l’imminente allontanamento dall’Italia, nonché la limitazione, in determinati casi, della sospensione del procedimento di espulsione in pendenza di un ricorso sulle decisioni delle Commissioni territoriali. Viene introdotta una causa di rigetto della domanda, se in una parte del territorio del Paese d’origine il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi. Viene prevista l’esclusione dal beneficio dell’autorizzazione a rimanere sul territorio italiano,in attesa della decisione della Commissione territoriale, per i richiedenti asilo che reiterino la domanda per ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di allontanamento ovvero perché la prima domanda reiterata è stata giudicata inammissibile o rigettata perché infondata. Completa il quadro delle misure restrittive la previsione che il permesso di soggiorno per richiesta d’asilo non consente piùl’iscrizione all’anagrafe dei residenti ai sensi del Regolamento anagrafico e dell’art. 6 del T.U.I. , fermo restando che esso costituisce documento di riconoscimento.
Un altro gruppo di misure riguarda coloro ai quali sia già stato riconosciuto lo status di rifugiato. In primo luogo, viene ampliato il numero dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano la revoca (e il diniego) di tale status, includendovi ulteriori ipotesi delittuose ritenute di particolare allarme sociale. Viene inoltre specificato che per l’applicazione della particolare causa di cessazione dello status di protezione internazionale, dovuta al volontario ristabilimento dell’interessato nel Paese che ha lasciato per timore di essere perseguitato, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, qualora non sia giustificato da gravi e comprovati motivi.
L’ultimo gruppo di misure riguarda l’accoglienza dei migranti. Il sistema di accoglienza viene complessivamente ristrutturato e fortemente ristretto o indebolito prevedendo, tra l’altro, che il sistema territoriale SPRAR sia riservato esclusivamente ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati e non più ai richiedenti asilo. Viene inoltre sancitoche i minori non accompagnati richiedenti asilo, al compimento della maggiore età, rimangano nel sistema SPRAR solo fino alla definizione della domanda di protezione internazionale. Nella restrizione del sistema sono coinvolti inoltre i Centri di accoglienza straordinaria (CAS) di cui si prevede la progressiva chiusura, previo monitoraggio sull’andamento dei flussi migratorida effettuarsi da parte del Ministero entro un anno, anche se risultano essersi già verificati casi di chiusura o cessazione prima del monitoraggio, forse su richiesta delle amministrazioni locali di linea politica parimenti ostile ai migranti.
La legge 132 interviene infine anche in materia di cittadinanza di cui alla legge n. 91 del 1992. Prevede la revoca della cittadinanza (acquisita per matrimonio o c.d. naturalizzazione oppure concessa allo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto continuativamente fino alla maggiore età) in caso di condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione e abroga la disposizione che precludeva il rigetto dell’istanza di acquisizione della cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dall’istanza. La legge inoltre innalza a 250 euro l’importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza, richiede, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per concessione di legge, anche il possesso da parte dell’interessato di un’adeguata conoscenza della lingua italianae amplia i termini per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per c.d. naturalizzazione, nonché per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civileoccorrenti ai fini del riconoscimento della stessa.
Con la conversione in legge del citato decreto-legge n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione” ed altro (comunemente, ma impropriamente, chiamato “decreto sicurezza”) e, in particolare, con l’avvenuta cancellazione dell’istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il nostro sistema protezionistico viene ora privato di un livello importante e l’ordinamento italiano risulta essere divenuto meno garantista di quello di altri Stati europei.
Già da prima dell’approvazione in Consiglio dei ministri del d.l. 113 il nuovo Ministro dell’Interno e capo di partito aveva dato prove concrete, ad esempio in occasione della vicenda della nave italiana”U. Diciotti”,di essere portatore di una linea politica a dir poco “muscolosa” nei confronti dei migranti e, in quel caso, anche di agiresecondo modalità configuranti addirittura reato, mosso forse da un senso di “onnipotenza” che avrebbe potuto farlo passare sopra anche ai diritti fondamentali e inviolabili dell’uomo sanciti dalla Costituzione italiana e dalle Convenzioni internazionali. Poi però, a fronte dell’obbligatorio esercizio dell’azione penale da parte di una Procura della Repubblica (art. 112 Cost.) e forse resosi conto dei seri rischi penali che la sua condotta gli avrebbe fatto correre, non ha richiesto al Senato di lasciar accertare da un giudice l’avvenuta commissione o meno di un grave reato (per difendersi “nel processo”) ma ha approfittato della possibilità di sottrarsi al procedimento penale avviato dal Tribunale dei ministri di Catania per sequestro di persona aggravato di cui all’art 605 c.p., usufruendo del probabile “filtro politico” del diniego dell’autorizzazione a procedere di cui al nuovo art. 96 Cost. (e di fatto difendendosi così “dal processo”). infatti, come da proposta adottata della Giunta delle immunità del Senato, presieduta dall’ex aennino Gasparri delegato anche a redigere la relazione per l’Assemblea, il diniego dell’autorizzazione è statoeffettivamente approvato dal Senato della Repubblica nella recente seduta del 20 marzo, tra l’altro grazie sia al cambiamento di linea dell’alleato M5S (probabilmente per salvare, insieme al Ministro, il Governo) che al generoso “soccorso” dell’opposizione di centro-destra (FdI e FI). Infatti, rispetto ai 161 voti richiesti per il diniego dell’autorizzazione (pari alla maggioranza assoluta dei componenti il Senato nel numero di 320, compresi i 6 senatori a vita, di cui 1 di diritto e 5 di nomina presidenziale- art. 59 Cost.), la maggioranza legastellata (che attualmente può contare su 165 senatori di cui 107 del M5S e 58 della Lega) non è risultata autosufficiente in quanto i suoi voti favorevoli sono rimasti al di sotto dei 161 necessari, avendo ben sei senatori del M5S scelto di non partecipare al voto e tre senatrici 5stelle (Fattori, La Mura, Nugnes) addirittura di votare contro la proposta di diniego, peraltro ad oggi senza le note drastiche conseguenze.
Potrebbe, infine, essere anche vero che il tema dell’immigrazione sia stato abilmente posto, dal capo della Lega, al centro dell’agenda del nuovo Governo per continuare a farlo apparire come un’emergenza in tempi in cui in realtà i relativi numeri erano già divenuti pressoché insignificanti, ma le molteplici e minuziose modifiche legislative della disciplina di settore approvate dalla maggioranza parlamentare legastellata, difficili anche da leggere data la tecnica normativa utilizzata, sono comunque particolarmente penetranti e restrittive. Nel suo complesso il nuovo quadro normativo della materia fa trasparire una sorta di deriva xenofoba e cioè di odio e avversione per tutto ciò che è straniero, peraltro già in qualche modo prefigurata anche dallo slogan elettorale nazional-populista del “Prima gli italiani”. Tale deriva non dovrebbe essere sottovalutata in quanto non solo tende ad alimentare l’intolleranza e l’esclusione ma appare anche dannosaper l’immagine internazionale e pericolosa per la stessa democrazia della Repubblica italiana.
Li 26 marzo 2019
Dr. Alfonso Gentili – ex Segretario generale della Provincia di Perugia
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